Comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese
Un obbligo per le imprese e gli amministratori di società
Tutte le imprese e gli amministratori di società hanno l'obbligo di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (PEC).
Società e imprese individuali
Sia per le imprese individuali che per le società è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l'iscrizione sia nella esclusiva titolarità e sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa: non è dunque possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese o avere una domiciliazione presso soggetti terzi (Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2013, Prot. 005368, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3670/C del 23 giugno 2014, Direttiva del Ministero dello Sviluppi Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015).
Le imprese per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma risulta revocato o inattivo, sono tenute a comunicarne uno valido e attivo, per evitare sia la cancellazione dal Registro, che sarà disposta con provvedimento del Conservatore, sia l’applicazione delle sanzioni amministrative.
La mancata comunicazione al Registro Imprese comporterà l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale (che sarà reso disponibile in sola ricezione tramite il Cassetto Digitale dell'imprenditore), e contestualmente l'irrogazione di una sanzione amministrativa (notificata al titolare/legali rappresentanti presso il domicilio digitale assegnato d’ufficio), nella misura prevista che va da 206 euro a 2.064 euro per le società (commi 6, 6-bis, 6-ter dell’art.16 del D.L.185/2008), e da 30 euro a 1.548 euro per le imprese individuali (commi 1 e 2 dell’art.5 del D.L.179/2012).
Tutte le comunicazioni del domicilio digitale al Registro delle Imprese sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori: persone tenute all’adempimento dal 31 ottobre 2025
L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
Pertanto, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale /indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dal 31/10/2025 spetta agli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, consigliere delegato o Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.
Termine
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, consigliere delegato o Presidente del Consiglio di amministrazione la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In mancanza l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
Nel caso in cui la domanda non venga integrata con l’indicazione nel modello di domanda dell’indirizzo PEC dei suddetti amministratori si provvederà al rifiuto.
Coloro che al 31/10/2025 ricoprono le cariche di amministratore unico, consigliere delegato o Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
L'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dall’1.1.2025 in capo a tutti gli amministratori - dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.
Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili.
Coloro che hanno assunto la carica di amministratore unico, consigliere delegato o Presidente del Consiglio di amministrazione e hanno iscritto un domicilio digitale coincidente con il domicilio digitale dell’impresa dovranno comunicare il proprio domicilio digitale, diverso da quello dell’impresa, entro il 31/12/2025.
Ricordiamo a tutte le imprese l’importanza di attivare il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, un servizio erogato a tutte le imprese dalle Camere di Commercio, attivabile tramite Spid o CNS, dal quale consultare tutte le informazioni e i documenti ufficiali dell’impresa.
Per tutte le informazioni registro.imprese@umbria.camcom.it
Riferimenti normativi:
Art.37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) - L.120/2020.
Art. 1, comma 860, Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, che ha modificato l’art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
