Salta al contenuto

Il Marchio d'impresa è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti che un'impresa produce o commercializza o i servizi che fornisce da quelli di altri operatori economici.

Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone; i disegni; le lettere; le cifre; i suoni; la forma del prodotto o delle confezioni di esso; le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Un dato segno per poter essere registrato come marchio deve quindi essere:

- nuovo non deve essere identico o simile a un altro segno registrato anteriormente (o eventualmente preusato e noto). E' tale se non determina un rischio di confusione (di associazione) tra esso e altri segni anteriori registrati o notori rispetto a prodotti o servizi identici o affini;
- dotato di capacità distintiva in grado di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri; in tal senso non può mai consistere nel nome generico del prodotto o nell’origine geografica dello stesso;
- lecito non contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
Inoltre non deve indicare o descrivere qualità, caratteristiche o pregi di un dato prodotto o servizio.

A chi si rivolge

A tutti i soggetti interessati a contraddistinguere sul territorio italiano i propri prodotti o servizi da quelli degli altri operatori economici, in particolare

  • persone fisiche
  • imprenditori iscritti al registro delle imprese e dotati di partita Iva (ditte individuali o società)
  • associazioni di fatto o riconosciute
  • enti pubblici
  • enti locali territoriali

La registrazione conferisce al richiedente il diritto di proprietà e utilizzazione esclusiva del marchio, e il conseguente divieto per i terzi di utilizzare lo stesso senza il consenso del richiedente/titolare.

Accedere al servizio

Come si fa
Presentazione della domanda

Per registrare un marchio in Italia occorre presentare una domanda all’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Deposito in modalità cartacea

La domanda di registrazione di marchio d’impresa va redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del MISE-UIBM e depositata presso la Camera di Commercio, previo appuntamento da concordare telefonicamente o via email con l’ufficio. Marchi e brevetti.

Il modulo di domanda è di tre tipi:

  1. mod. MA-RI per il privato che deposita personalmente (richiedente)
  2. mod. MA.RA per chi si fa assistere da un avvocato (modulo per rappresentante)
  3. mod. MA-MA per i mandatari iscritti all'Ordine (modulo per mandatario)

Utilizzare i fogli aggiuntivi corrispondenti nel caso non bastino gli spazi per le classi o per gli altri dati. Il modulo deve essere compilato prima della presentazione a cura del richiedente.

In alternativa la domanda può essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VIII - Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Deposito on line

Il deposito on line avviene direttamente all'UIBM attraverso un apposito portale. E' necessaria la registrazione e la firma digitale come titolare/richiedente.

Cosa si ottiene

La presentazione della domanda comporta la seguente attività dell’ufficio camerale:

  • controllo della regolarità e completezza della domanda;
  • conversione della domanda in pratica telematica attraverso il portale dell’ufficio UIBM;
  • consegna al richiedente della ricevuta di presentazione o, in sua vece, di una fotocopia della domanda caricata e protocollata
  • consegna del modello F24 parzialmente compilato per il pagamento della tassa di registrazione;
  • consegna di una ricevuta di cassa a fronte del pagamento all’addetto dei diritti di segreteria.

Dopo circa sei mesi dal deposito, per consentire eventuali opposizioni da parte di terzi, la domanda è pubblicata dall’UIBM in un bollettino. Se non vengono rilevati motivi di rigetto (in tal caso viene inviata una lettera di rilievo) la registrazione del marchio è concessa dall’UIBM dopo circa un anno dal deposito. La registrazione avviene con l’inserimento in visura della data di registrazione e dello stato di “registrata” cui segue l’invio al richiedente dell’attestato di registrazione.

Importante:

La tutela del marchio in via esclusiva decorre dalla data di deposito della domanda, che non coincide con la data di presentazione, ma con quella del pagamento del modello F24. Pertanto si consiglia di pagare il modello F24 il giorno stesso della presentazione.

Cosa serve

Da sapere prima di accedere al servizio di deposito:
  • è possibile registrare un marchio denominativo (solo parole di cui si voglia ottenere l'esclusiva) oppure un figurativo (un segno grafico, oppure segni grafici e verbali combinati) o entrambi. Il marchio denominativo tutela la parola in quanto tale qualsiasi sia il carattere o lo stile usato; il secondo tutela principalmente l’aspetto grafico (e il lettering delle parole) e in misura minore la parola in quanto tale;
  • l'UIBM è orientato a rifiutare le domande di registrazione di marchi privi di capacità distintiva in base all'art. 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice di proprietà industriale);
  • vanno individuate la o le classi di prodotti e/o servizi e le specifiche voci di prodotti e/o servizi cui riferire il proprio marchio per le quali lo stesso sarà registrato e tutelato (non è possibile fare successive integrazioni o modifiche). E' consigliabile prima del deposito chiedere all'ufficio Marchi e Brevetti o cercare le voci di prodotti o servizi che si intendono proteggere nella lista alfabetica ufficiale della classificazione di Nizza (o anche MGS) oppure attraverso il programma dell’Uami TMclass;
  • per verificare se il nome prescelto (o anche l'immagine) non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati e non scaduti è fondamentale una ricerca di anteriorità nelle banche dati ufficiali. Nessuna ricerca potrà dare la sicurezza che non esista un marchio uguale o simile a quello che si intende presentare per proteggere prodotti/servizi uguali o simili, ma comunque rappresenta un primo filtro e costituisce un utile strumento di orientamento nella scelta.

NB: Gli uffici camerali e l'UIBM non sono tenuti a svolgere questa ricerca per conto dell'utente; dunque l’UIBM registra il marchio anche se dovesse coincidere con altri identici o simili già depositati. La ricerca di anteriorità è un onere del richiedente che può chiedere all’ufficio camerale di essere guidato. Di seguito alcune banche dati utili: http://www.uibm.gov.it/bancadati/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome

Costi e vincoli

Costi

I costi della domanda di registrazione, sia per il marchio denominativo che per quello figurativo, sono i seguenti:

Tassa di registrazione: 101 euro se sul modulo è indicata una sola classe di Nizza o MGS - 101 euro più 34 euro per ogni classe in più oltre la prima. Il pagamento avviene con modello F24

Diritti di segreteria: 40 euro oppure 43 euro se si richiede copia autentica della domanda.

Bolli: 1 marca da bollo da 16 euro oppure 2 marche da bollo da 16 euro se si richiede copia autentica

Tempi e scadenze

Il marchio ha una durata decennale e può essere rinnovato senza limiti di dieci anni in dieci anni.

Per il rinnovo va presentato il modulo MA-RI-RI, indicando nello spazio dedicato il numero della domanda da rinnovare e la data di scadenza (giorno e mese sono quelli di presentazione della domanda da rinnovare, l'anno è quello della scadenza).

Il marchio può essere rinnovato entro la fine del mese della data di scadenza versando la tassa di 67 euro per 1 classe e eventuali 34 euro per ogni classe oltre la prima tramite F24 - consegnato dall’ufficio -.
Oltre la scadenza è rinnovabile entro e non oltre 6 mesi dal mese di scadenza versando, oltre alla tassa base, anche 34 euro a tutolo di sovrattassa.

Gli uffici camerali e l'UIBM non notificano la scadenza del marchio.

Casi particolari

Esenzioni

Non pagano le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo :

  • ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (artt. 10 e 11 del dlgs n. 460/1997, iscritte nell'anagrafe delle Onlus, presso il Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate);
  • Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali, iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione;
  • Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI

Ulteriori informazioni

Il marchio nazionale copre il territorio italiano. Per ottenere tutela di un marchio registrato fuori dai confini italiani è necessario utilizzare gli istituti del marchio comunitario oppure del marchio internazionale.

Ultimo aggiornamento

25-10-2023 11:10

Questa pagina ti è stata utile?