L’ ufficio Sanzioni e proprietà intellettuale della Camera di commercio esamina i verbali emessi da vari organi accertatori (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Registro delle imprese, ecc.) per la violazione di norme per le quali è prevista una sanzione amministrativa, relative alla materia di competenza camerale.

Quando si riceve un verbale di contestazione si può:
  • pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale. Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido. Il pagamento del verbale estingue il procedimento sanzionatorio.
oppure
  • entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio – U.O.S. Sanzioni e proprietà intellettuale (via mail o pec) chiedendo, se si vuole, anche l'audizione. La presentazione di memorie non estingue né sospende il procedimento sanzionatorio.
Emissione ordinanza

L’ufficio esamina il verbale ricevuto dall’organo accertatore poiché non pagato nei termini dal trasgressore e:

  • se ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza ingiuntiva determinando l’importo della sanzione da irrogare e delle spese di procedimento;
  • se, invece, l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.

Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiuntiva occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate nell’ordinanza stessa.

Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido e libera entrambi.

Contro l’ordinanza ingiuntiva è ammesso ricorso presso il Giudice di Pace e/o il Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (ex art. 22 della Legge 689/81 e art. 6 D. Lgs. 150/2011).

Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.

Procedura di esecuzione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza (30 gg. dalla notifica) la Camera di Commercio procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione territorialmente competente.

L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge (art. 27, Legge 689/81).

Rimborso di somme versate e non dovute

Qualora siano state pagate delle somme di competenza della Camera di Commercio dell’Umbria e tali somme sono risultate in seguito non dovute (ad es.: doppio pagamento della stessa sanzione o annullamento dell’ordinanza-ingiunzione o della cartella da parte del Giudice), l’interessato può presentare richiesta di rimborso su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla documentazione (ad es.: originali delle ricevute che attestino il doppio pagamento) necessaria all’Ufficio per effettuare i controlli e predisporre il provvedimento di rimborso.

Se invece le somme erroneamente versate sono di competenza dell’Erario (versamenti con codici tributo: 741T, 5062 e 5063), la richiesta di rimborso va presentata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.

Per l’ informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR consultare la pagina del sito nella sezione “Privacy Policy”


Contatti

U.O.S. Sanzioni e proprietà intellettuale

Tel. 075.5748270-5748404 0744.489270

E-mail :

sanzioni.pg@umbria.camcom.it

sanzioni.tr@umbria.camcom.it

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