Cos'è
Gli organi competenti della Camera di Commercio dell'Umbria, in seguito al riscontro di un illecito amministrativo, emettono il relativo verbale di accertamento.
Il verbale di accertamento è l’atto con cui l’organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto in una violazione, ne comunica gli estremi, contestando l’infrazione direttamente ai soggetti obbligati e procedendo alla notifica dell’atto, entro 90 gg. dall’accertamento:
- per le imprese individuali alla residenza del titolare;
- per le società alla residenza degli amministratori/sindaci/liquidatori e in copia alla sede legale della società che è obbligata solidale ai sensi dell’art. 6 della legge 689/81.
La procedura si articola in due fasi: la prima fase, consistente nella rilevazione, accertamento e notifica delle infrazioni, è gestita dall’Ufficio Registro Imprese; la seconda fase, diretta a emanare l'ordinanza di ingiunzione o il provvedimento di archiviazione, in caso di accolgimento di scritti difensivi eventualmente presentati, spetta all’Uffico Depenalizzazione.
Accertata e notificata l’infrazione, l’interessato, può:
- Effettuare il pagamento liberatorio in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica: l’importo del pagamento è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo l’ipotesi più favorevole, della sanzione stabilita dalla legge. L’interessato è invitato a trasmettere entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento copia dell’attestazione all’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio dell'Umbria
oppure - Presentare scritti difensivi entro 30 gg. dalla notifica: si presenta una memoria difensiva all’Ufficio Depenalizzazione ed eventualmente si può richiedere al medesimo ufficio di essere ascoltati per far valere le proprie ragioni. L’Ufficio depenalizzazione non ha l’obbligo di effettuare l’audizione se non è espressamente richiesto negli scritti difensivi.
Nel caso di mancato pagamento o di mancata comunicazione del pagamento, l’Ufficio Registro Imprese trasmette i verbali registrati come non pagati all’Ufficio Depenalizzazione, che provvederà ad emanare l' ordinanza ingiunzione, dopo aver invitato il sanzionato a dimostrare l’eventuale pagamento tempestivo.
Se il pagamento è effettuato oltre i 60 gg. previsti dalla legge, l’Ufficio Registro Imprese trasmette i verbali pagati fuori termine all’Ufficio Depenalizzazione, che provvede ad emanare un’ordinanza ingiunzione con la quale determina l’entità della sanzione applicando una maggiorazione modulata in base alla gravità della violazione.
Nel caso di pagamento liberatorio si possono presentare le seguenti eventualità:
- se il pagamento è stato effettuato regolarmente (cioè per il giusto importo, entro il termine di 60 giorni secondo quanto indicato nel verbale di accertamento) il procedimento si estingue;
- qualora venga per errore effettuato un versamento doppio non dovuto (cioè venga pagato due volte uno stesso numero di verbale notificato anche al responsabile in solido), il procedimento si estingue, ma il relativo rimborso va richiesto all’Agenzia Regionale delle Entrate, trattandosi di entrate dell’Erario statale;
- se il pagamento non è stato effettuato regolarmente (viene errato l’importo o viene effettuato a favore di un altro Ente) il procedimento non si estingue, restando dovuta la somma richiesta a titolo di sanzione. (L’interessato può chiedere il rimborso delle somme versate all’Ente presso il quale è stato effettuato il versamento non dovuto
Procedura di pagamento semplificato
È possibile usufruire del pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (REA) e Albo Artigiani, risparmiando così le spese di notifica.
Per tutti i dettagli e le modalità di attivazione del servizio di seguito il link alla sezione dedicata in questa pagina
Istruttoria
Nel caso di presentazione di scritti difensivi, l’Ufficio Depenalizzazione provvede all’istruttoria del caso, ed eventualmente, se richiesto in memoria, convoca per un’audizione l’interessato, che può intervenire personalmente o farsi rappresentare da altra persona. Non è obbligatoria l’assistenza di un legale.L’istruttoria termina con un provvedimento che può essere:
- l’archiviazione, se si ritiene che non esistano i presupposti formali o di merito per procedere;
- un’ordinanza ingiunzione di pagamento, se l’interessato è ritenuto responsabile della violazione e gli scritti difensivi presentati sono considerati infondati .