Accesso documentale
Diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla Legge 241/90
Che cos'è
È il diritto di prendere visione di un determinato documento amministrativo e di ottenerne copia per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. È riconosciuto a tutti i cittadini che dimostrino di avere un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. (art. 22 Legge 7 agosto 1990, n. 241).
L’ accesso documentale si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e comunque detenuti dalla Camera di commercio. Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
L’esercizio del diritto di accesso non comporta l’obbligo per la Camera di elaborare dati in suo possesso per soddisfare le richieste.
A chi si rivolge
Possono presentare richiesta di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici diffusi o collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti ai quali si chiede l’accesso.
L’accesso è consentito anche alle pubbliche amministrazioni interessate all’acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo
svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
Come si fa
L'interessato deve presentare alla Camera di Commercio una richiesta motivata, utilizzando l'apposito modello disponibile in questa pagina, a cui allegare copia di un documento di identità valido.
Le richieste di accesso possono essere trasmesse dal soggetto interessato per via telematica all'indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it , oppure presentate a mezzo posta o direttamente presso gli uffici. Se la richiesta di accesso non è firmata digitalmente dall’interessato o in presenza del dipendente addetto, deve essere sottoscritta e accompagnata dalla copia di un documento di identità del firmatario.
Tempi e scadenze
Il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza, comunica l’avvio del procedimento di accesso:
a) al richiedente;
b) ai controinteressati, se individuati o facilmente individuabili.
I controinteressati possono presentare eventuale opposizione motivata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali l’Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.
Se la richiesta di accesso risulta irregolare o incompleta, entro 10 giorni ne viene data comunicazione al richiedente, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per regolarizzare o integrare la pratica. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso sino alla presentazione
dell’istanza regolarizzata. In mancanza di risposta nel termine assegnato, il responsabile del procedimento dispone la chiusura e l’archiviazione del procedimento.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, o dalla sua ricezione se trasmessa da altra Pubblica Amministrazione alla quale sia stata erroneamente presentata.
Costi e vincoli
L’esame del documento è gratuito. Il rilascio di copia semplice è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nella misura prevista dalla normativa vigente per gli atti del Registro delle imprese.
Per il rilascio di copie autentiche è anche dovuto il pagamento dell’imposta di bollo.
Modulistica
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