Le materie prime nonché i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro e argento) fabbricati e posti in commercio devono essere contrassegnati dal marchio d'identificazione per metalli preziosi e dall'impronta indicante il titolo della lega espresso in millesimi.
In Italia sono legali i seguenti titoli:

  • per il Platino: 950, 900 e 850 millesimi;
  • per il Palladio: 950 e 500 millesimi;
  • per l'Oro: 750, 585, 375 millesimi;
  • per l'Argento: 925 e 800 millesimi.

Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione metalli preziosi.

La concessione del marchio di identificazione metalli preziosi è soggetta a rinnovo annuale.

Il marchio di identificazione è trasferibile.

Alla marcatura legale obbligatoria (marchio di identificazione e marchio del titolo della lega) possono essere aggiunte, previa comunicazione e deposito, ulteriori marcature che identificano l’impresa produttrice e/o distributrice.

La Camera di Commercio ha il compito di garantire il rispetto della normativa in materia di metalli preziosi, a tutela dei consumatori che acquistano oggetti in metallo prezioso e a garanzia della leale concorrenza tra operatori del settore.


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