Si, l'impresa "socia" del Consorzio B può fatturare al Consorzio A che presenta la domanda.

I Consorzi sono consorzi di imprese come definiti dal codice civile agli artt, 2602 e 2615-ter (Art.3 del bando).

Relativamente al criterio "Impatto occupazionale", come per gli altri criteri, verrà valutato dal "Nucleo tecnico di valutazione e negoziazione", ai fini dell'assegnazione del punteggio, nell'ambito dell'intero progetto. Resta fermo l'obbligo di realizzazione delle attività previste in sede di progetto approvato (Art. 10 - Obblighi dei beneficiari).

Per quanto riguarda la Tabella delle imprese associate va bene il riferimento alla visura del Registro imprese aggiornata alla data di presentazione del progetto.

Relativamente al criterio " Livello della progettazione e cantierabilità del progetto sulla base del crono programma ", come per gli altri criteri, verrà valutato dal "Nucleo tecnico di valutazione e negoziazione", ai fini dell'assegnazione del punteggio, nell'ambito dell'intero progetto. Il cronoprogramma non è obbligatorio ma sicuramente opportuno. Come da Bando sono ammesse variazioni al progetto finanziato previa autorizzazione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione e Negoziazione. Resta fermo l'obbligo di realizzazione delle attività previste in sede di progetto approvato (Art. 10 - Obblighi dei beneficiari).

In linea di massima il cambio dei fornitori è ammesso, spiegandone i motivi e al fine di portare a termine il progetto, mantenendo la medesima (o minore) spesa. Anche in questo caso le variazioni devono comunque essere approvate dal Nucleo Tecnico di Valutazione e Negoziazione.

Il bando fa riferimento al consorzio costituendo, solo in fase di presentazione della domanda "I soggetti costituendi devono costituirsi entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria di selezione dei progetti. All’atto della presentazione della domanda è richiesto alle imprese l’impegno a costituirsi in aggregazione entro il predetto termine, nel rispetto dei requisiti previsti per l’accesso." (Art. 3). E quindi il de minimis fa riferimento al consorzio che verrà costituito e non alle singole aziende.

Il progetto approvato verrà realizzato dal consorzio e quindi sarà il consorzio ad essere supportato da Gepafin e non le singole aziende.

I 60 giorni si riferiscono all'invio della rendicontazione dopo la conclusione del progetto. I controlli verranno effettuati dall'ufficio una volta presentato il rendiconto, così come esplicitato all'art. 8 del bando: "L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione del progetto.
Alla data della presentazione della rendicontazione, ai fini dell’erogazione del contributo, le imprese dovranno inoltre aver assolto gli obblighi contributivi e essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; la liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva, attestata da D.U.R.C. regolare acquisito d’ufficio dalla Camera di Commercio."

Il valore minimo si riferisce al progetto totale e non alle spese ammissibili.

La richiesta dei preventivi può avvenire tramite mail e non solo PEC. E' necessario però che soddisfi le specifiche previste dal Bando (Art. 6, comma 6).

Si, può essere interpellato un solo fornitore. Si tengano presenti le specifiche delle spese ammesse ed escluse (Art. 4 e 5 del Bando).

In merito al quesito posto, si precisa che, sulla base degli articoli 4.a e 5.a del bando, le spese di trasferta sostenute per i buyer, finalizzate alla loro partecipazione a press tour ed educational tour nel territorio regionale, possono essere considerate ammissibili, purché strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di promo-commercializzazione ritenuti strategici. Le spese di trasferta escluse dal bando si riferiscono a quelle sostenute dal soggetto richiedente per la partecipazione ad eventi.
Si ricorda tuttavia che, pur trattandosi di spese ammissibili, il Nucleo Tecnico di Valutazione e Negoziazione effettuerà una valutazione complessiva del progetto. Qualora una quota rilevante del budget fosse destinata alle trasferte di buyer, il progetto potrebbe essere ritenuto poco equilibrato o non sufficientemente efficace in termini di impatto complessivo e produttività.


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