Si, l'impresa "socia" del Consorzio B può fatturare al Consorzio A che presenta la domanda.

I Consorzi sono consorzi di imprese come definiti dal codice civile agli artt, 2602 e 2615-ter (Art.3 del bando).

Relativamente al criterio "Impatto occupazionale", come per gli altri criteri, verrà valutato dal "Nucleo tecnico di valutazione e negoziazione", ai fini dell'assegnazione del punteggio, nell'ambito dell'intero progetto. Resta fermo l'obbligo di realizzazione delle attività previste in sede di progetto approvato (Art. 10 - Obblighi dei beneficiari).

Per quanto riguarda la Tabella delle imprese associate va bene il riferimento alla visura del Registro imprese aggiornata alla data di presentazione del progetto.

Relativamente al criterio " Livello della progettazione e cantierabilità del progetto sulla base del crono programma ", come per gli altri criteri, verrà valutato dal "Nucleo tecnico di valutazione e negoziazione", ai fini dell'assegnazione del punteggio, nell'ambito dell'intero progetto. Il cronoprogramma non è obbligatorio ma sicuramente opportuno. Come da Bando sono ammesse variazioni al progetto finanziato previa autorizzazione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione e Negoziazione. Resta fermo l'obbligo di realizzazione delle attività previste in sede di progetto approvato (Art. 10 - Obblighi dei beneficiari).

In linea di massima il cambio dei fornitori è ammesso, spiegandone i motivi e al fine di portare a termine il progetto, mantenendo la medesima (o minore) spesa. Anche in questo caso le variazioni devono comunque essere approvate dal Nucleo Tecnico di Valutazione e Negoziazione.


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