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A partire dal 1° gennaio 2023, l’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio dell'Umbria non accetterà più domande o denunce inviate con la cd. “procura speciale Comunica” firmata in via autografa dall’obbligato e in via digitale dal delegato.

Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea darà piena attuazione all’articolo 31 della Legge 340/2000, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato alla presentazione delle pratiche telematiche.

Questa decisione rientra in un processo di riorganizzazione dei servizi di trasmissione delle pratiche telematiche, avviato da tempo a livello nazionale. Ora anche l’ufficio Registro Imprese dell'Umbria procederà in questa direzione, operazione preparatoria all’imminente obbligo in capo alle società ed altri soggetti in materia di titolare effettivo, che imporrà appunto la trasmissione telematica al registro delle imprese della relativa comunicazione, obbligatoriamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. 

Quindi dal 1° gennaio 2023 il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto da pubblicare (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.

Raccomandiamo ai soggetti interessati di acquisire per tempo il dispositivo di firma digitale e, per chi ne fosse già in possesso, di verificarne il corretto funzionamento e la scadenza.

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Il modello di Comunicazione Unica e la distinta Registro Imprese dovranno riportare come soggetto dichiarante esclusivamente uno dei tre soggetti sotto indicati, che sottoscrive con la propria firma digitale (in formato .p7m), pena il respingimento della domanda: 

Amministratori/liquidatori/sindaci/titolare di impresa individuale

Le domande/denunce di iscrizione al Registro delle imprese o al REA potranno essere inviate anche da intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di pratiche amministrative, professionisti del settore in genere). L’intermediario non potrà più però qualificarsi come “dichiarante”, e quindi non sarà più obbligato a firmare a tale titolo la domanda di iscrizione o di deposito, che deve invece riportare i dati del soggetto obbligato o legittimato e deve essere da questi firmata digitalmente.

 Il ruolo dell’intermediario può essere svolto da chiunque abbia la strumentazione informatica e conoscenze sul funzionamento dei programmi di compilazione delle pratiche e del sistema telematico del Registro delle imprese. Per svolgere tale ruolo, non sono necessari titoli di studio particolari o l’iscrizione in ordini professionali.

L'intermediario, ovvero colui che cura materialmente la trasimssione della pratica, dovrà solo firmare digitalmente la distinta in aggiunta al dichiarante.

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Gli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono da ritenersi in tutto e per tutto soggetti legittimati al deposito di atti, domande e denunce presso gli enti pubblici.

I professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che sottoscrivono la distinta indicano nella stessa la loro qualità di “Professionista Incaricato”, riportando la seguente dichiarazione nel modulo note della distinta del Registro delle imprese (da utilizzare per tutte le nature giuridiche e per tutte le tipologie di adempimenti):

«Il sottoscritto Dott./Rag. _________, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies della Legge n. 340/2000:

  • di essere iscritto alla sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di ____________ al n. _____ e di non aver procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale
  • di essere stato incaricato da tutti i soggetti obbligati per legge alla presentazione della presente domanda

Il punto 1) della dichiarazione può essere omesso se la distinta viene sottoscritta digitalmente dal commercialista professionista incaricato con il “certificato di ruolo” rilasciato dall’Ordine.

Notai

Per la sottoscrizione delle domande di iscrizione nel Registro delle Imprese di atti e fatti, ovvero di denunce di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo R.E.A., per le quali il Notaio non sia obbligato al relativo deposito, riguardanti società, consorzi, Imprese individuali ed altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA, non è necessaria la formalizzazione dell’incarico in una formale procura speciale né alcuna dichiarazione esplicita di incarico in tal senso, essendo sufficiente l’utilizzo da parte del notaio della propria firma digitale di “ruolo” o “funzione”.

Eccezioni all’obbligo della firma digitale

Continueranno ad essere accettate anche con il modello cartaceo “Procura speciale” rilasciata al “soggetto incaricato” che allega la dichiarazione sottoscritta graficamente dal titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante/erede, con allegata copia del documento di identità del delegante esclusivamente le seguenti denunce:

  • Scioglimento  delle società di persone con contestuale richiesta di cancellazione
  • Cancellazione delle società di capitali e delle società di persone
  • Deposito bilancio finale di liquidazione con contestuale cancellazione
  • Trasferimento quote di S.r.l. per causa di morte
  • Cancellazione di impresa individuale e di Soggetto iscritto nel R.E.A

Ultimo aggiornamento

07-02-2023 11:02

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