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Tutte le imprese, sia individuali che in forma societaria, che intendono iniziare l’attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti devono richiedere la verifica dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008.

Le disposizioni si applicano agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, e collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione viene considerato il punto di consegna della fornitura.

La data di inizio coincide con la data di presentazione della relativa SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Registro delle Imprese.

A chi si rivolge

Gli impianti sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; vi rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno di edifici se collegati anche solo funzionalmente agli edifici)

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere (intesi come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, esclusi gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni a cui si applica la normativa specifica)

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

(intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione)

f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

g) impianti di protezione antincendio

(intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio)

Cosa serve

Denuncia di esercizio dell'attività di impiantistica da effettuarsi esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica deve essere allegato il modulo SCIA/impiantisti.

Tutti i dettagli su SARI - supporto specialistico registro imprese, sezione attività' e altri adempimenti, alla voce Attività’ regolamentate > impiantisti

Per svolgere l'attività di installazione impianti sono necessari requisiti soggettivi e requisiti professionali.

Requisiti soggettivi

Non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia

Requisiti professionali

Il titolare/legale rappresentante dell’impresa ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale devono possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:

  1. titolo di studio: diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta
  2. titolo di studio ed esperienza professionale: - diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, per l’attività di cui alla lettera d) (impianti idrici e sanitari) il periodo di inserimento è ridotto ad un anno;
    - titolo o attestato di formazione professionale seguito da un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore; per l’attività di cui alla lettera d) (impianti idrici e sanitari) il periodo di inserimento è ridotto a due anni
  3. esperienza professionale specializzata: prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  4. esperienza professionale: aver esercitato l’attività di installazione impianti in forma di collaborazione tecnica continuativa per almeno sei anni in un’impresa abilitata del settore (o presso impresa non del settore, purché dotata di una struttura interna dedicata all’attività di impiantistica e comunicata al Registro Imprese) in qualità di titolare, socio partecipante al lavoro, collaboratore familiare; per l’attività di cui alla lettera d) (impianti idrici e sanitari) il periodo di collaborazione tecnica continuativa è ridotto a 4 anni.

I periodi di inserimento di cui al punto 2 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, del socio partecipante al lavoro, del collaboratore familiare.

Ulteriori informazioni

Normativa:

D.M. 37 del 22/1/2008

Ultimo aggiornamento

09-01-2024 16:01

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