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Tutte le imprese, in forma individuale o societaria, che intendono svolgere e attività di autoriparazione devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge 122/1992.

A chi si rivolge

Sono considerati autoriparatori coloro che svolgono l'attività di manutenzione e riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, l'installazione di impianti e componenti fissi.

E' richiesta l'abilitazione anche per l'attività di riparazione a carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, e per ogni organismo di natura privatistica che esercita tale attività per uso esclusivamente interno.

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione al tipo di attività esercitata.

L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

  • meccatronica (introdotta dal 2013 che sostituisce la preesistenti meccanica-motoristica ed elettrauto)
  • carrozzeria
  • gommista

La Camera di Commercio ha effettuato la conversione massiva nella nuova sezione "meccatronica" dei requisiti delle imprese iscritte al registro delle imprese e attive per l'attività di "autoriparazione" e abilitate sia alla sezione "elettrauto" sia alla sezione "meccanica motoristica".

Cosa serve

Per svolgere l'attività di autoriparatore sono necessari requisiti soggettivi e requisiti professionali.

Tutti i dettagli su SARI - supporto specialistico registro imprese, sezione attività' e altri adempimenti, alla voce Attività’ regolamentate > autoriparatori .

Requisiti soggettivi
  • maggiore età
  • cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea
  • non aver riportato condanne definitive e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio dell’attività di autoriparazione
Requisiti professionali

Devono essere posseduti da un preposto alla gestione tecnica appositamente nominato dall'impresa per ogni sede operativa. Il preposto non può essere un professionista o un consulente esterno e deve svolgere tale funzione per una sola impresa o, nell'ambito della stessa impresa, per una sola officina.

  • titolo di studio: aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea
  • titolo di studio ed esperienza professionale: aver conseguito un titolo di studio tecnico-professionale attinente l’attività, oppure aver frequentato con esito positivo un corso regionale teorico-pratico di qualificazione, ed aver svolto in entrambi i casi almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, oppure socio, titolare, collaboratore familiare, in imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni
  • esperienza professionale: aver esercitato l’attività di autoriparazione, per almeno tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato, oppure socio, titolare, collaboratore familiare, in imprese operanti nel settore

Ulteriori informazioni

Normativa:

Legge n. 122/1992 e D.P.R n. 558/99 art. 10

Ultimo aggiornamento

05-10-2023 12:10

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