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La mediazione civile e commerciale è uno strumento alternativo al ricorso al giudice per la risoluzione delle controversie, ed è caratterizzato da semplicità, velocità, riservatezza e costi contenuti.
L’organismo di mediazione “Camera di Conciliazione della Camera di Commercio dell’Umbria” è iscritto al n. 68 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e gestisce i procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (D.Lgs 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e le successive modifiche).

A norma dell’art. 4 c.1 del D.Lgs 28/2010, il tentativo di mediazione deve essere esperito presso un organismo presente nella circoscrizione territoriale del giudice di competenza.

Attraverso la procedura di mediazione due o più parti in conflitto possono trovare, in un ambiente neutrale e riservato e tramite l’ausilio di un professionista esperto ed imparziale, la soluzione al proprio problema, che soddisfi i reciproci interessi, ponendo fine ad una controversia.

I mediatori

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere una controversia senza esercitare alcuna pressione. E’ indipendente, imparziale e neutrale rispetto alla lite e non ha alcun potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.

Ha l’obbligo di mantenere la riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, e non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle stesse né davanti all’autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

I mediatori della Camera di Commercio dell’Umbria sono professionisti esperti in varie discipline e hanno acquisito una competenza specifica in materia di mediazione, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento. Grazie alla loro professionalità, competenza ed esperienza, la Camera può garantire alle parti un servizio di elevata qualità.

Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

Per svolgere l’attività presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio dell’Umbria è necessario essere inseriti nell' apposito Elenco dei mediatori , che al momento è chiuso e non prevede nuove iscrizioni.

E' possibile visualizzare l'elenco dei mediatori che operano con la Camera di Commercio dell'Umbria consultando la pagina dedicata del sito del Ministero della Giustizia e inserendo nell'apposita stringa di ricerca il numero di iscrizione - 68 - del nostro organismo di mediazione.

Trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio dell'Umbria e il Mediatore sono contitolari nel trattamento dei dati personali.

Accordo di contitolarità

Leggi l'informativa sulla privacy

A chi si rivolge

Ai cittadini e alle imprese

Accedere al servizio

Come si fa
Deposito della domanda

Chi intende avviare una mediazione deposita una domanda presso il servizio utilizzando moduli scaricabili dal sito.

Il deposito può avvenire:

  • tramite p.e.c. da inviare a mediazione@pg.legalmail.camcom.it
  • a mano presso la sede di Perugia, via Cacciatori delle Alpi 42, secondo piano, stanza 202, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30
  • per posta inviando a: Camera di Conciliazione CCIAA dell’Umbria, Via Cacciatori delle Alpi n. 42 - 06121 Perugia

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia della ricevuta di pagamento delle spese di avvio e di primo incontro (vedi “costi”)
  • copia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda
  • in caso di mediazione delegata dal giudice: copia del provvedimento che dispone l’esperimento della mediazione
  • in caso di clausola conciliativa: copia contratto che contiene la clausola
  • in caso di gratuito patrocinio: copia della comunicazione con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha ammesso l’interessato al patrocinio a spese dello stato
  • eventuali altri allegati, i quali saranno trasmessi alla parte invitata insieme alla domanda di mediazione
Avvio del procedimento

La segreteria della Camera di Conciliazione, ricevuta la domanda, designa il mediatore, fissa la data del primo incontro e comunica l’avvio del procedimento a tutte le parti.

Per ciò che concerne l’istituto della prescrizione, la comunicazione della domanda alle parti invitate produce gli stessi effetti della domanda giudiziale.

Chi partecipa

Per una buona riuscita della mediazione è fondamentale la presenza personale delle parti. Quando la parte è una persona giuridica (società, ente pubblico) è necessario che siano presenti persone a conoscenza dei fatti e munite dei necessari poteri di rappresentanza e decisori.

Si ricorda che in tutte le controversie per cui il tentativo di mediazione è previsto dalla Legge (ex D.L.gs 28/2010) è obbligatoria l'assistenza di un legale.

In tutti gli altri casi l’assistenza di un avvocato di fiducia è comunque fortemente consigliata.

Incontri

Al primo incontro, della durata di circa un paio d’ore, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione, con la collaborazione delle parti stesse e degli avvocati che le assistono e cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Per il pagamento delle indennità di mediazione si rinvia ai Tariffari e a quanto indicato nel presente sito. Gli importi variano a seconda che il procedimento si concluda con esito favorevole o meno al primo incontro oppure all’incontro successivo.

Nel caso in cui invece le parti decidano di non dar seguito alla mediazione o nel caso in cui la parte invitata non sia presente, il procedimento si concluderà con il primo incontro.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro comporta, in base all’art. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, che il giudice “può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del c.p.c.”. Inoltre, quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento presso le casse dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Esito del procedimento

Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo, con un mancato accordo o con un verbale di mancata partecipazione, qualora la parte invitata decida di non presentarsi nemmeno al primo incontro informativo.

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale.

Se la mediazione viene condotta secondo le disposizioni dell'attuale normativa e il verbale viene sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, l'accordo diventa titolo esecutivo ed è immediatamente eseguibile (nei casi di: espropriazione forzata, esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e non fare, iscrizione per l’ipoteca giudiziale).

Diversamente, se non viene sottoscritto dagli avvocati, diventa titolo esecutivo, su istanza di parte, con l’omologazione del Presidente del Tribunale.

Costi e vincoli

Costi

Le indennità e le spese per il primo incontro devono essere versate:

- dalla parte attivante al momento del deposito della domanda

- dalla parte invitata al momento della sua adesione

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

Di seguito si indicano gli importi per il primo incontro:

Mediazioni obbligatorie / demandate dal giudice

SCAGLIONE

IMPORTO

IVA AL 22%

TOTALE

Fino a € 1.000,00

€ 80,00

€ 17,60

€ 97,60

Valore indeterminato fino a € 1.000,00

€ 136,00

€ 29,92

€ 165,92

Da € 1.001,00 ad € 50.000,00

€ 156,00

€ 34,32

€ 190, 32

Valore indeterminato tra € 1.001,00 e € 50.000,00

€ 184,00

€ 40,48

€ 224,48

Oltre € 50.000,00 o indeterminato oltre € 50.000,00

€ 224,00

€ 49,28

€ 273,28

Mediazioni volontarie

SCAGLIONE

IMPORTO

IVA AL 22%

TOTALE

Fino a € 1.000,00

€ 100,00

€ 22,00

€ 122,00

Valore indeterminato fino a € 1.000,00

€ 170,00

€ 37,40

€ 207,40

Da 1.001,00 a € 50.000,00

€ 195,00

€ 42,90

€ 237,90

Valore indeterminato tra € 1.001,00 e € 50.000,00

€ 230,00

€ 50,60

€ 280,60

Oltre € 50.000,00 o indeterminato oltre € 50.000,00

€ 280,00

€ 61,60

€ 341,60


Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza la conciliazione e il procedimento non prosegua con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione, come indicate nei seguenti tariffari allegati.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, si precisa che quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, questi vengono considerati come parte unica.

Tariffario spese mediazioni obbligatorie

Tariffario spese mediazioni volontarie

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese si effettua direttamente on line, tramite il servizio PagoPA, avendo cura di inserire:

- quale Servizio: Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato

- quale Causale: “Spese di avvio” oppure "Spese di mediazione, med. n. ... - anno"

e di compilare per intero i campi richiesti.

Vincoli

La mediazione civile e commerciale può essere utilizzata:

  • purché abbia ad oggetto diritti disponibili;
  • quando il giudice, nel corso della causa, ordina alle parti di svolgere un tentativo di mediazione;
  • quando un contratto in essere tra le parti prevede l'espletamento del tentativo di mediazione (clausola di mediazione);
  • quando è prevista come passaggio prima di rivolgersi al giudice (mediazione obbligatoria ex art. 5 – 1 bis D. Lgs 28 /2010), in materia di:
    - Affitto aziende
    - Associazione in partecipazione
    - Comodato
    - Condominio
    - Consorzio
    - Contratti assicurativi
    - Contratti bancari
    - Contratti finanziari 
    - Contratti d’opera
    - Contratti di rete
    - Contratti di somministrazione
    - Diritti reali
    - Divisione
    - Franchising
    - Locazione
    - Patti di famiglia
    - Società di persone
    - Subfornitura (No Telecomunic.)
    - Successioni ereditarie
    - Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
    - Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica/sanitaria
     

Allegati

Modulistica

Ulteriori informazioni

Vantaggi
  • semplice e informale: viene avviato semplicemente su domanda, non segue particolari formalità;
  • con garanzia di professionalità: per ogni procedimento viene selezionato, quale mediatore, un professionista esperto nella materia oggetto di controversia;
  • veloce ed economica: il procedimento si deve concludere, salvo diverso accordo delle parti, entro 3 mesi e i costi sono contenuti e predeterminati;
  • riservata: tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza; inoltre tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nell’eventuale giudizio civile;
  • efficace: se l’accordo raggiunto è sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, l’accordo acquista valore di una sentenza emessa dal giudice civile; se l’accordo è sottoscritto soltanto dalle parti o dagli avvocati, lo stesso acquisterà il valore di una sentenza con il decreto di omologazione del Presidente del tribunale;
  • garantisce alle parti benefici fiscali: il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; in caso di successo della mediazione è riconosciuto alle parti che corrispondono l’indennità un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
  • gratuita se si è in possesso dei requisiti per ottenere il gratuito patrocinio: quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis la parte in possesso delle condizioni per l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento dell’indennità. A tal fine è tenuta a depositare presso la Segreteria dell’Organismo una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, se l’Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiara

Incontri di conciliazione a Foligno e Spoleto. La Camera mette a disposizione delle parti, per i procedimenti di competenza del Tribunale di Spoleto, la sala della sede secondaria della Camera di Commercio dell’Umbria sita a Foligno, in Piazza San Francesco n. 3 e una sala presso la Confcommercio di Spoleto, in via Nuova n. 3, a Spoleto.


Ultimo aggiornamento

09-01-2024 15:01

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